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Agevolazioni under 36



agevolazioni fiscali per i giovani under 36

La norma (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie, catastali

per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”.

Possono usufruirne i soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40mila euro annui.

La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa”. Questa precisazione, quindi, esclude in maniera automatica quelle che appartengono alle categorie catastali A1,A8 e A9.

Va ricordato che anche le relative pertinenze (per esempio cantine e posti auto) beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.

le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di soggetti che:

  • non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;

  • che abbiano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40mila euro annui.

La norma riconosce ai giovani under 36 che comprano la prima casa direttamente da un’azienda costruttrice un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta all’impresa.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; può essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Le agevolazioni prima casa under 36 prevedono del Decreto Sostegni Bis prevedono anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva (di solito parti allo 0,25%) per finanziamenti e mutui erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili a uso abitativo e con i requisiti “prima casa”.

La sussistenza dei requisiti per godere di queste agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.

Si decade dall’agevolazione prima casa per :

  • dichiarazione mendace,

  • alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno,

  • mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa.

In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.